TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI
L’attività di trascrizione consiste nel trasformare/convertire un file audio in testo (spesso nota anche come “sbobinatura”) ed è l’attività principale svolta dal Perito Trascrittore.
Il trascrittore può lavorare a diversi procedimenti giudiziari, sia in ambito civile che penale sia per scopi extragiudiziari (ad esempio per la stesura di Verbali di Consigli); di norma viene richiesta la trascrizione di file audio, conversazioni provenienti da intercettazione telematica, ambientale o video.
Se hai bisogno di effettuare una trascrizione istantanea, sbobinare registrazioni o una consulenza specifica che necessita attività di trascrizione, sei nel posto giusto. Da anni, lo Studio effettua regolarmente il servizio di trascrizione delle registrazioni avvalendosi di figure professionali quali stenotipisti e interpreti in lingua italiana e straniera. Risulta spesso utile effettuare un’operazione di pulizia e miglioramento della registrazione prima di procedere con la trascrizione. I servizi di trascrizione possono entrare a far parte di una vera e propria perizia fonica da utilizzare in sede privata o giudiziaria, che comprenda tutti i requisiti necessari a fornire pieno valore legale alla registrazione.
In merito alle intercettazioni telefoniche, esistono diversi tipi di intercettazioni: intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche. Di regola l’intercettazione è autorizzata dal Giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del Pubblico Ministero. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio ai fini della prosecuzione delle indagini, è lo stesso Pubblico Ministero a disporre l’intercettazione con decreto motivato, con necessità di convalida dell’atto entro 48 ore dal Giudice per le indagini preliminari. In caso di mancata convalida l’intercettazione non può essere proseguita ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati. La intercettazioni possono durare per un periodo di quindici giorni, prorogabili per periodi successivi di quindici dal Giudice per le indagini preliminari. Le intercettazioni per i reati in materia di criminalità organizzata possono durare per un periodo di 40 giorni prorogabili di venti sempre dal Giudice delle indagini preliminari.